Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 9
Art. 9.
I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanita' pubblica, sentito il parere di una Commissione consultiva presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanita' e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'Istituto e due componenti designati dal Consiglio superiore di sanita', che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanita' pubblica puo' intervenire ai lavori di detta Commissione.
Un funzionario facente parte del personale della Direzione generale della sanita' pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.
I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanita' pubblica, sentito il parere di una Commissione consultiva presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanita' e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'Istituto e due componenti designati dal Consiglio superiore di sanita', che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanita' pubblica puo' intervenire ai lavori di detta Commissione.
Un funzionario facente parte del personale della Direzione generale della sanita' pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.