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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 308

Art. 308.

Il fondo speciale, indicato nell'articolo precedente, e' formato mediante contributi versati dagli esercenti i locali di meretricio e da sussidii o versamenti eventuali da parte di enti o privati.
Le eccedenze di esso, dopo detratti i compensi per i medici visitatori, possono essere destinate dal prefetto, sentito il medico provinciale, a servizi di profilassi e assistenza per le malattie veneree.
Le modalita' per la costituzione di detto fondo e per la sua erogazione sono stabilite dal Ministero dell'interno.