Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 387
Art. 387.
Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386 del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia ed all'uso delle sostanze radioattive, entreranno in vigore entro il termine che sara' stabilito nel regolamento. ((1))
Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386 del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia ed all'uso delle sostanze radioattive, entreranno in vigore entro il termine che sara' stabilito nel regolamento. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 28 gennaio 1935, n. 145 ha diposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386 del Testo Unico delle leggi sanitarie e quelle contenute nel presente regolamento, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, salve le eccezioni stabilite nelle disposizioni transitorie".
Il Regio Decreto 28 gennaio 1935, n. 145 ha diposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386 del Testo Unico delle leggi sanitarie e quelle contenute nel presente regolamento, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, salve le eccezioni stabilite nelle disposizioni transitorie".