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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 49

Art. 49.

Le dimissioni volontarie dell'ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podesta' o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.
Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.
L'ufficiale sanitario dimissionario non puo' abbandonare l'ufficio e non e' svincolato dai doveri ad esso inerenti finche' non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando l'ufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.