Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 64
Art. 64.
Nel caso di modificazione nella costituzione di una condotta consorziale, il titolare che abbia acquistato la stabilita' ha diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento, ha diritto a scegliere una delle condotte che verranno costituite per i comuni gia' consorziati.
Quando si verifichi l'unione in consorzio di piu' condotte, il posto di sanitario e' attribuito mediante concorso per titoli fra i sanitari delle condotte medesime che avevano gia' conseguito la stabilita'. Resta salvo, per i sanitari che non siano riusciti vincitori, il diritto alla nomina nel caso di cessazione dal servizio da parte del prescelto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso; ovvero, se non abbiano, entro lo stesso termine, ottenuta la nomina presso altra condotta, il diritto alla liquidazione di una indennita' una volta tanto, pari a tante mensilita' di stipendio quanti sono gli anni del servizio prestato nella condotta, della quale furono titolari, con un minimo di sei mensilita'.
I sanitari che, per effetto delle disposizioni del comma precedente, vengono a rimanere privati del posto, hanno diritto, durante il periodo di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, di adire ai concorsi per condotte sanitarie con dispensa dai limiti di eta'.
Nei casi preveduti nei primi due comma del presente articolo il sanitario conserva, a tutti gli effetti, la sua anzianita' di servizio.
Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano anche ai consorzi per posti di ufficiale sanitario.
Nel caso di modificazione nella costituzione di una condotta consorziale, il titolare che abbia acquistato la stabilita' ha diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento, ha diritto a scegliere una delle condotte che verranno costituite per i comuni gia' consorziati.
Quando si verifichi l'unione in consorzio di piu' condotte, il posto di sanitario e' attribuito mediante concorso per titoli fra i sanitari delle condotte medesime che avevano gia' conseguito la stabilita'. Resta salvo, per i sanitari che non siano riusciti vincitori, il diritto alla nomina nel caso di cessazione dal servizio da parte del prescelto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso; ovvero, se non abbiano, entro lo stesso termine, ottenuta la nomina presso altra condotta, il diritto alla liquidazione di una indennita' una volta tanto, pari a tante mensilita' di stipendio quanti sono gli anni del servizio prestato nella condotta, della quale furono titolari, con un minimo di sei mensilita'.
I sanitari che, per effetto delle disposizioni del comma precedente, vengono a rimanere privati del posto, hanno diritto, durante il periodo di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, di adire ai concorsi per condotte sanitarie con dispensa dai limiti di eta'.
Nei casi preveduti nei primi due comma del presente articolo il sanitario conserva, a tutti gli effetti, la sua anzianita' di servizio.
Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano anche ai consorzi per posti di ufficiale sanitario.