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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 211

Art. 211.

La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, e' obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche.
La relativa spesa e' ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nell'art. 316.
Il contravventore all'obbligo predetto e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.