Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 78
Art. 78.
L'ufficio di sanitario condotto e' incompatibile con la professione di commerciante, nonche' con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dell'ufficio o col decoro di esso.
L'ufficio di sanitario condotto e' incompatibile con la professione di commerciante, nonche' con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dell'ufficio o col decoro di esso.