Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 332
Art. 332.
Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorita' governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.
I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanita'.
Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorita' governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.
I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanita'.