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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 332

Art. 332.

Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorita' governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.
I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanita'.