Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 364
Art. 364.
L'applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di eta', del personale sanitario preveduto negli articoli 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del presente testo unico, avra' inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque anni di eta' abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuto settanta anni di eta' e trentacinque di servizio.
L'applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di eta', del personale sanitario preveduto negli articoli 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del presente testo unico, avra' inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque anni di eta' abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuto settanta anni di eta' e trentacinque di servizio.