Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 319
Art. 319.
Il Ministero dell'interno, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, puo' disporre, quando ne riconosca la necessita', che nelle zone di territorio nelle quali si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, indicati nel precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari, per l'assistenza medica e quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla provincia o da altri enti specialmente attrezzati allo scopo.
In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono piu' tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando pero' obbligati a corrispondere alla provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, stabiliti nell'art. 322.
Il Ministero dell'interno, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, puo' disporre, quando ne riconosca la necessita', che nelle zone di territorio nelle quali si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, indicati nel precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari, per l'assistenza medica e quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla provincia o da altri enti specialmente attrezzati allo scopo.
In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono piu' tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando pero' obbligati a corrispondere alla provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, stabiliti nell'art. 322.