Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 329
Art. 329.
L'infezione malarica non e' compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.((60))
Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l'istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, e' tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella n. 7 annessa al presente testo unico.
La sovvenzione e' assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed e' ripartita fra gli aventi diritto in conformita', delle disposizioni contenute nel R. decreto medesimo.
Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza sanitaria, preveduta nello stesso articolo, questi sara' tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualita' del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualita' predette.
L'infezione malarica non e' compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.((60))
Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l'istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, e' tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella n. 7 annessa al presente testo unico.
La sovvenzione e' assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed e' ripartita fra gli aventi diritto in conformita', delle disposizioni contenute nel R. decreto medesimo.
Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza sanitaria, preveduta nello stesso articolo, questi sara' tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualita' del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualita' predette.
AGGIORNAMENTO (60)
La Corte Costituzionale con sentenza 4-17 giugno 1987, n. 226 (in G.U. 1ª s.s. 24/06/1987, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La Corte Costituzionale con sentenza 4-17 giugno 1987, n. 226 (in G.U. 1ª s.s. 24/06/1987, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.