Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 7
Art. 7.
L'Istituto di sanita' pubblica comprende i seguenti reparti:
1. Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;
2. Laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo della salubrita' delle sostanze annientati;
3. Laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;
4. Laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;
5. Laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanita' pubblica;
6. Indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato;
7. Laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
8. Biblioteca e museo.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potra' procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati.
((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 28 FEBBRAIO 1935, N. 212, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MAGGIO 1935, N. 982)).
L'Istituto di sanita' pubblica comprende i seguenti reparti:
1. Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;
2. Laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo della salubrita' delle sostanze annientati;
3. Laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;
4. Laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;
5. Laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanita' pubblica;
6. Indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato;
7. Laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
8. Biblioteca e museo.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potra' procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati.
((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 28 FEBBRAIO 1935, N. 212, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MAGGIO 1935, N. 982)).