Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 378
Art. 378.
Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformita' al disposto dell'art. 121, un farmacista iscritto nell'albo professionale.
Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformita' al disposto dell'art. 121, un farmacista iscritto nell'albo professionale.