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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 204

Art. 204.

La coltivazione del riso e' soggetta per ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale, intesi i podesta' dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione, il Consiglio provinciale di sanita' ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, ed approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno, sentito quello per le corporazioni.