Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 61
Art. 61.
Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto e dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.
((Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanita', i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e le modalita' del versamento da parte dei privati nonche' della liquidazione)).
((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854)).
Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto e dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.
((Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanita', i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e le modalita' del versamento da parte dei privati nonche' della liquidazione)).
((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854)).