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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 179

Art. 179.

Con decreto del Ministro per l'interno possono essere aggregate al Consiglio superiore di sanita', per la trattazione degli affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti nella materia.
((62))
AGGIORNAMENTO (62)


Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera a)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano:
a) le disposizioni contenute nelle sezioni V e VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli da 170 a 173 e degli articoli 186 e 188".