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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 192

Art. 192.

Spetta all'utorita' sanitaria centrale e all'autorita' sanitaria provinciale di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da provincie, comuni e altri enti.
L'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto Reale, su proposta dei Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato.