Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 330
Art. 330.
Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunziato nei modi stabiliti negli articoli 254 e 255.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunziato nei modi stabiliti negli articoli 254 e 255.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.