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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 40

Art. 40.

L'ufficiale sanitario:
a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;
b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podesta' e al medico provinciale;
c) denunzia al podesta' e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale;
d) riferisce sollecitamente al podesta' e al medico provinciale tutto cio' che, nell'interesse della sanita' pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
e) assiste il podesta' nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorita' comunale, sia dalle autorita' superiori;
f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale.