Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 199
Art. 199.
Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l'interno.
L'autorizzazione e' pure richiesta per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali.
Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l'interno.
L'autorizzazione e' pure richiesta per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali.
Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.