Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 317
Art. 317.
Agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nell'art. 315, e' gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza medica a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonche' la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario e in conformita' delle norme impartite dal Ministero dell'interno.
Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti preveduti dalla legge sull'assicurazione invalidita' e vecchiaia.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.
Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le condizioni di malaricita' locale, la provincia ha facolta' di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o puo' esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dell'art.
92.
Per l'esecuzione di questi servizi il Ministero dell'interno puo' concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo bilancio.
Agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nell'art. 315, e' gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza medica a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonche' la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario e in conformita' delle norme impartite dal Ministero dell'interno.
Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti preveduti dalla legge sull'assicurazione invalidita' e vecchiaia.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.
Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le condizioni di malaricita' locale, la provincia ha facolta' di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o puo' esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dell'art.
92.
Per l'esecuzione di questi servizi il Ministero dell'interno puo' concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo bilancio.