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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 317

Art. 317.

Agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nell'art. 315, e' gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza medica a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonche' la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario e in conformita' delle norme impartite dal Ministero dell'interno.
Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti preveduti dalla legge sull'assicurazione invalidita' e vecchiaia.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.
Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le condizioni di malaricita' locale, la provincia ha facolta' di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o puo' esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dell'art.
92.
Per l'esecuzione di questi servizi il Ministero dell'interno puo' concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo bilancio.