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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 47

Art. 47.

L'ufficiale sanitario e' collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di eta'. ((25))
Puo', inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', per inabilita' fisica, incapacita' professionale, soppressione di posto o quando cio' sia necessario nell'interesse del servizio. In tali casi all'ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, e' assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.
Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente il Ministro per l'interno decide sentito il Consiglio superiore di sanita'.
AGGIORNAMENTO (25)


La L. 24 luglio 1954, n. 596 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all'entrata in vigore del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di eta' hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di eta', qualunque sia la durata del servizio prestato".