Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 188 bis
Art. 188-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 538))
((64))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 538))
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgano le attivita' disciplinate dallo stesso in conformita' di quanto previsto dal richiamato art. 188- bis del T.U. delle leggi sanitarie, possono continuare le medesime attivita' purche' presentino, entro sei mesi dalla data predetta, la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 2".
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgano le attivita' disciplinate dallo stesso in conformita' di quanto previsto dal richiamato art. 188- bis del T.U. delle leggi sanitarie, possono continuare le medesime attivita' purche' presentino, entro sei mesi dalla data predetta, la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 2".