Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 208
Art. 208.
Il prefetto, intesi i podesta' dei comuni interessati e il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, puo' vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.
Il prefetto, intesi i podesta' dei comuni interessati e il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, puo' vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.