Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 251
Art. 251.
E' vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila. ((59))
E' vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila. ((59))
AGGIORNAMENTO (59)
La L. 11 ottobre 1986, n. 713 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti dei prodotti cosmetici a decorrere dal 14 novembre 1986.
La L. 11 ottobre 1986, n. 713 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti dei prodotti cosmetici a decorrere dal 14 novembre 1986.