N NORME. red.it

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 251

Art. 251.

E' vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila. ((59))
AGGIORNAMENTO (59)


La L. 11 ottobre 1986, n. 713 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti dei prodotti cosmetici a decorrere dal 14 novembre 1986.