Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 60
Art. 60.
Il prefetto ha facolta' di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all'articolo 57 incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o piu' veterinari, liberi esercenti, inscritti nell'albo dei sanitari della provincia.
Il prefetto ha facolta' di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all'articolo 57 incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o piu' veterinari, liberi esercenti, inscritti nell'albo dei sanitari della provincia.