Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 284
Art. 284.
I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettivita'.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.
I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettivita'.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.