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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 56

Art. 56.

I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla autorita' sanitaria comunale e dalle autorita' superiori; nell'ambito della rispettiva condotta debbono disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i regolamenti comunali non ne facciano espresso obbligo.