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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Testo unico delle leggi sanitarie-Tabelle

TABELLA N. 1.




DEI DIRITTI DI PRATICA SANITARIA
PREVEDUTI DALL'ART. 30.






(1) Ragguagliata all'importo della tassa di ancoraggio dovuta per ogni approdo, esclusi eventuali benefici di abbonamento.
(2) Importo minimo da pagare L. 200.


TABELLA N. 2.



(( --------------------------------------------------------------------- | DIRITTO DI VISITA (1) |--------------------------- DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI | | DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI | In | In |importazione|esportazione | | | Lire | Lire -----------------------------------------|------------|-------------- | | A. - Animali mammiferi vivi: | | | | I. Delle seguenti specie domestiche: | | a) cavalli, asini, muli e bardotti; | | della specie bovina, compresi gli | | animali del genere bufalo per capo | 1.000 | 1.000 b) della specie suina....... per capo | 400 | 400 c) della specie ovina e caprina...... | | per capo | 100 | 100 d) conigli.................. per 100 kg.| 1.000 | 1.000 e) vitellame giovane destinato al- | | l'ingrasso di peso non superiore | | ai 300 chilogrammi........... per capo | 500 | 500 | | II. Delle seguenti specie selvatiche: | | equidi, ruminanti, suini per 100 kg.| 1.000 | 1.000 | | III. Lemuri o proscimmie, chirotteri, | | insettivori, roditori, maldentati, | | monotreni.................... per 100 kg.| 500 | 500 | | IV. Altri: | | a) di peso unitario uguale o inferio- | | re a 100 chilogrammi.......... per capo | 500 | 500 b) di peso unitario superiore a 100 | | chilogrammi per capo | 1.000 | 1.000 | | | | B. - Altri animali vivi: | | | | I. Volatili da cortile (galli, galli- | | ne, polli, anatre, oche, tacchini, | | faraone, e loro piccoli comunque | | allevati); piccioni domestici per 100 kg.| 1.000 | 1.000 | | | | II. Uccelli e rettili...... per 100 kg.| 1.000 | 1.000 | | III. Pesci, crostacei, molluschi (com- | | presi i testacei) e mammiferi marini: | | | | a) diversi da quelli destinati alla | | alimentazione umana...........per 100 kg.| 500 | 500 b) destinati alla alimentazione umana | | per 100 kg.| 150 | 150 IV. Altri.....................per 100 kg.| 500 | 500 | | C.* Prodotti surgelati di origine animale| | o contenenti prodotti di origine ani- | | male, atti all'alimentazione umana, | | esclusi i prodotti di cui alla suc- | | cessiva voce E, punto I...... per 100 kg.| 1.000 | - | | D.* Carni e frattaglie commestibili(com- | | preso il lardo), comunque conservate | | o preparate; altre preparazioni e | | conserve di carni o di frattaglie; | | estratti e sughi di carne; minestre e | | brodi, preparati, contenenti carne: | | | | I. Carni bovine congelate: | | a) per uso alimentare diretto per 100 kg.| 500 | - | | b) per uso industriale per 100 kg.| 300 | - II. Altri.................... per 100 kg.| 1.000 | - | | E. - Pesci, crostacei e molluschi(compre-| | si i testacei), atti alla alimenta- | | zione umana: | | | | I. Freschi, refrigerati o congelati, | | surgelati per 100 kg.| 150 | - II. Salati o in salamoia, secchi o af- | | fumicati per 100 kg.| 200 | - III. Preparati o conservati per 100 kg.| 450 | - | | F. - Latte atto all'alimentazione umana | | (compreso quello di pecora e di capra): | | | | I. Fresco, intero o scremato per 100 kg.| 200 | - | | | | II. Conservato, concentrato o comunque | | preparato per 100 kg.| 400 | - | | III. Latticello e siero di latte....... | | per 100 kg.| 100 | - | | G. - Creme di latte, fresche, conservate,| | concentrate o comunque preparate; | | burro; formaggi e latticini per 100 kg.| 500 | - H.- Uova di volatili in guscio o sguscia-| | te, albume e giallo d'uova freschi, | | refrigerati, congelati, essiccati o | | altrimenti conservati: | | | | I. Uova da cova.......... per 100 kg.| 1.000 | - II. Uova in guscio per uso alimentare | | per 100 kg.| 200 | - III. Altri....................per 100 kg.| 500 | - | | I. - Miele naturale...........per 100 kg.| 1.000 | - | | K. - Organi, ghiandole e tessuti, per usi| | opoterapici per 100 kg.| 1.000 | - | | L. - Setole, crini, peli, piume, penne e | | loro cascami; ossa, corna, unghie, | | zoccoli, artigli, becchi e loro pol- | | veri e cascami................per 100 kg.| 50 | - | | M. - Budella, vesciche e cagli, freschi, | | congelati, salati o secchi........... | | per 100 kg.| 500 | - | | N. - Altri avanzi di origine animale, non| | nominati ne compresi altrove, sogget- | | ti a visita sanitaria per 100 kg.| 50 | - | | O.- Strutto ed altri grassi atti all'ali-| | mentazione umana, di origine animale, | | allo stato naturale o comunque prepa- | | rati e conservati; prodotti contenen- | | ti strutto o altri grassi di origine | | animale, atti all'alimentazione umana | | ......................... per 100 kg.| 500 | - | | P.- Grassi ed oli animali, compresi | | quelli di pesci e di mammiferi marini, | | destinati ad usi industriali diversi | | dalla fabbricazione di prodotti | | alimentari per 100 kg.| 50 | - | | Q. - Cera d'api.............. per 100 kg.| 500 | - | | R. - Mangimi: | | | | I. Semplici, di origine animale (farine, | | escluse quelle di ossa; latte, latti- | | cello e siero di latte, in polvere; | | grassi, oli, carni ed altri prodotti, | | per uso zootecnico).......... per 100 kg.| 50 | - | | II. Composti, contenenti mangimi semplici| | di origine animale........ per 100 kg.| 100 | - | | S. - Pelli gregge: | | I. Fresche, fresche salate o salate | | per 100 kg.| 250 | - II. Secche o secche salate....per 100 kg.| 300 | - | | T. - Lane in massa, peli fini o | | grossolani, in massa: | | | | I. Sucidi.................... per 100 kg.| 100 | - II. Lavati, anche carbonizzati...........| | per 100 kg.| 200 | - | | U. - Cascami di lana e di peli (fini o | | grossolani) per 100 kg.| 50 | - (1) La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e', pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanita', anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione. * Allorquando il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non e' soggetto al diritto di visita.))
((53))


TABELLA N. 3.



Tassa di concessione per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia e tassa d'ispezione delle farmacie (art. 108, 128 e 145)




N.B. - La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

(20)


TABELLA N. 4.

Tassa di concessione per le licenze di abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (art. 142).
a) per le arti dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista, L. 50;
b) per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, L.
30.



TABELLA N. 5.

Tassa di concessione per l'autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialita' medicinali (art. 178).
1° Tassa annua per ogni officina di specialita' medicinali:
a) per officine che non impieghino complessivamente piu' di cinque persone (escluso il personale di amministrazione), L. 200;
b) per officine che non impieghino complessivamente piu' di 10 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 500;
c) per officine che non impieghino complessivamente piu' di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 2000;
d) per officine che impieghino complessivamente piu' di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 5000.
2° Tassa di autorizzazione alla produzione di specialita' medicinali:
a) per officine che non impieghino complessivamente piu' di 5 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 200;
b) per officine che non impieghino complessivamente piu' di 10 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 500;
c) per officine che non impieghino complessivamente piu' di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 2000;
d) per officine che impieghino complessivamente piu' di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 5000.
3° Tassa per registrazione sanitaria di specialita' medicinali estere e nazionali, per ogni specialita', serie o categoria di specialita' L. 1000.
4° Tassa di nuova registrazione sanitaria per specialita' estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialita', serie o categoria di specialita', L. 100.
5° Tassa annua per ogni specialita' estera o nazionale, serie o categoria di specialita' registrate, L. 250.
6° Tassa per registrazione sanitaria di specialita' estere o nazionali, gia' esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1929, per ogni specialita', serie o categoria di specialita', L. 500.



TABELLA N. 6.



Tassa di concessione governativa per l'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 196 (1° comma) . . L. 200

TASSA ANNUA DI ISPEZIONE
(articolo 196)
a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100
mila volta......................................... L. 5000
b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila
volta.............................................. " 2000

I possessori di due o piu' apparecchi di ciascuna delle categorie
a) e b) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per
il primo e della meta' della tassa per ciascuno degli altri.



TABELLA N. 7.

Sovvenzione spettante ai discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, coniuge superstite di operai deceduti per febbre perniciosa (art. 329).






(23)

TABELLA N. 8.

Tassa di autorizzazione per il trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati (art. 342):
a) se rilasciata dal Ministro per l'interno o dal prefetto per delegazione del Ministro, L. 540;
b) se rilasciata dal prefetto nella propria competenza, L. 180.
Tassa di autorizzazione per la tumulazione di cadaveri in localita' differenti dal cimitero (art. 342) L. 360

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'Interno:
MUSSOLINI.
INDICAZIONE DELLE NAVI Ammontare della tassa
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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' aumentata di trenta volte la misura del diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori stabilito nella tabella n. 2 annessa al testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ".

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AGGIORNAMENTO (20)


La L. 14 aprile 1952, n. 403 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la tabella n. 3 allegata al presente testo unico, per la parte riguardante le tasse d'ispezione delle farmacie, e' sostituita dalla seguente:


TABELLA N. 3
TASSE D'ISPEZIONE DELLE FARMACIE
(articoli 108, 127, 128 e 145)
I. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione non superiore ai 5000 abitanti.. L. 625
II. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione superiore ai 5000 abitanti e non
ai 10.000 abitanti.............................. " 625
III. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e
non ai 15.000 abitanti.......................... " 1000
IV. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e
non ai 40.000 abitanti.......................... " 1000
V. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e
non ai 100.000 abitanti......................... " 2000
VI. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e
non ai 200.000 abitanti......................... " 5000
VII. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
con popolazione superiore ai 200.000 abitanti... " 7000

N.B. - La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.


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AGGIORNAMENTO (23)


La L. 11 marzo 1953, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In sostituzione della sovvenzione per i casi di morte per febbre perniciosa, prevista dalla tabella n. 7, allegata al testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e' corrisposto, per i casi predetti, il trattamento stabilito per i casi di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura, ai sensi dell' art. 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 , concernente modificazioni alle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura".

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AGGIORNAMENTO (53)


Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22-29 dicembre 1977, n. 163 (in G.U. 1ª s.s. 04/01/1978, n. 4), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 (che ha modificato la tabella n. 2 al presente regio decreto) "nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 804 del Consiglio della Comunita' economica europea" e "nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27 giugno 1968, n. 805 ".