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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 22

Art. 22.

E' in facolta' del Ministro per l'interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del Consiglio superiore e del Consiglio provinciale di sanita', senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.