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Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)

Art. 212

Art. 212.

I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.
La spesa relativa e' anticipata dal comune ed e' ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo applicato in base all'aliquota risultante dal rapporto fra la spesa stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette.
Il contributo e' inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori comunali.
Lo sgravio dell'imposta non da' luogo al rimborso del contributo.
Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa e' a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.