Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 238
Art. 238.
Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani e' fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell'art. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dell'articolo precedente.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.
Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani e' fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell'art. 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dell'articolo precedente.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.