Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 161
Art. 161.
Nessuna officina puo' produrre, a scopo di vendita, una specialita' medicinale senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialita' medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.
La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna dello condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.
Non e' consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.
E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata d proprieta' del farmacista ed in diretta, comunicazione con la farmacia.
Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila,.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
((62))
Nessuna officina puo' produrre, a scopo di vendita, una specialita' medicinale senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialita' medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.
La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna dello condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.
Non e' consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.
E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata d proprieta' del farmacista ed in diretta, comunicazione con la farmacia.
Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila,.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
((62))
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera a)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano:
a) le disposizioni contenute nelle sezioni V e VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli da 170 a 173 e degli articoli 186 e 188".
Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera a)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano:
a) le disposizioni contenute nelle sezioni V e VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli da 170 a 173 e degli articoli 186 e 188".