Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 224
Art. 224.
I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessita' igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della localita'.
Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalita' stabilite nell'articolo precedente.
I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessita' igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della localita'.
Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalita' stabilite nell'articolo precedente.