Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
Art. 318
Art. 318.
In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nell'articolo precedente. L'autorita' che approva il progetto e' tenuta a sentire l'autorita' sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.
In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nell'articolo precedente. L'autorita' che approva il progetto e' tenuta a sentire l'autorita' sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.