Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)
Art. 8
Art. 8.
Oltre il controllo sulla corrispondenza prevista dall'articolo precedente il Governo italiano si riserva il diritto di organizzare per il servizio del cavo ogni altro controllo che riterra' opportuno.
I funzionari dell'Amministrazione telegrafica, appositamente delegati, dovranno essere ammessi al ogni loro richiesta in tutti gli uffici della Compagnia per esercitare il loro controllo e nel casotto di approdo del cavo in Italia, per eventuali esperimenti.
La Compagnia si sottoporra' a tutte le misure contabili che la Amministrazione telegrafica riterra' necessario per la liquidazione dei conti dei telegrammi trasmessi per il cavo, come pure di dare visione, fornire l'originale o copia di qualsiasi documento relativo all'accettazione, l'inoltro e recapito della corrispondenza, che venisse richiesto dall'Amministrazione telegrafica o dai suoi funzionari delegati, per qualsiasi motivo.