N NORME. red.it

Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 6


Art. 6.

Il Governo italiano non assume alcuna responsabilita' per le controversie che potessero sorgere fra la Compagnia ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini, sia per qualsiasi altra ragione. Agli eventuali guasti che potessero verificarsi nel cavo dovra' provvedere la Compagnia, che resta l'unica responsabile della buona conservazione del cavo stesso.