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Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Preambolo
Visto il parere del Consiglio di Stato;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri:
VITTORIA EMANUELE III Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste dei telegrafi, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, o con ministri del tesoro, delle finanze della marina e degli affari esteri; Abbiamo decretato o decretiamo:

Articolo unico.



E'approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in data 12 settembre 1921 tra il Governo italiano o la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, per la posa, l'esercizio o la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di un'altro tra l'Italia e la Grecia, ed annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, da ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addi' 29 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Bonomi - Giuffrida - De Nava - Soleri - Bergamasco - Torretta.

Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli: Rodino'.

Registrato alla Corte dei conti addi' 29 gennaio 1922.

Reg. 196. Atti del Governo a f. 146. Gisci.

Convenzione

Art. 1


Convenzione per la posa di un cavo telegrafico sottomarino, fra l'Italia e l'America del sud e di altro cavo fra l'Italia e la Grecia.

Art. 1.

La Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, anonima, con sede in Roma, con capitale sociale di lire un milione, si impegna a posare un cavo telegrafico sottomarino collegante l'Italia con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay, la Repubblica Argentina, e, subordinatamente al consenso dei rispettivi Governi, con le isole Canarie e del Capo Verde.

La Compagnia s'impegna di ottenere dai Governi esteri interessati i permessi necessari per gli approdi del cavo e per l'esercizio degli uffici a cui fara' capo il cavo predetto.

Il Governo italiano s'impegna da parte sua ad appoggiare presso i Governi spagnolo e portoghese le domande della Compagnia, ai fini suddetti.

La Compagnia s'impegna di mantenere il cavo in perfette condizioni di funzionamento tecnico e di esercitarlo in modo da assicurare alla corrispondenza telegrafica da e per l'Italia un corso regolare e una celerita' d'inoltro non inferiore a quella che godrebbe la corrispondenza stessa, per le altre vie telegrafiche per cavo.

La Compagnia s'impegna anche di prendere gli impegni necessari con i Governi esteri interessati, per assicurare l'inoltro sino a destinazione dei telegrammi dell'Italia, o in transito per l'Italia, trasmessi per il cavo, come pure per assicurare l'inoltro per il cavo dei telegrammi originari dal Sud America e da altri paesi che a richiesta dei mittenti, dovranno essere inoltrati per il cavo italiano.

Art. 2


Art. 2.

Per la durata della presente Convenzione il Governo italiano si impegna a non concedere ad altre persone od Enti il diritto di far approdare in Italia cavi telegrafici sottomarini per i collegamenti diretti con l'America del Sud, come pure a non collocarne per conto proprio, senza prima aver interpellato la Compagnia, alla quale sara' data sempre la preferenza per i collegamenti in questione, a parita' di condizioni con eventuali offerte di altre Societa' italiane od estere.

Il Governo italiano si riserva pero' piena liberta' di utilizzare la radiotelegrafia per l'inoltro dei telegrammi all'America del Sud, ed a qualsiasi altro paese estero.

Art. 3


Art. 3.

Le condizioni tecniche a cui dovra' corrispondere il cavo italiano dall'Italia all'America del Sud dovranno essere tali da permettere la corrispondenza in duplice, con l'uso degli apparati piu' perfezionati, con una velocita' non inferiore a quella che si ottiene sui migliori cavi transatlantici, di simili lunghezze, in esercizio.

Il cavo in Italia approdera' a Fiumicino, nel punto che sara' determinato dall'Amministrazione telegrafica italiana.

Art. 4


Art. 4.

La linea terrestre di collegamento fra il punto d'atterramento del cavo in Italia e l'ufficio destinato al servizio del cavo medesimo sara' costruita e mantenuta a cura e spese della Compagnia.

Art. 5


Art. 5.

La Compagnia sara' sottoposta a tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni che potranno esservi introdotte da successivi accordi internazionali.

In particolare la Compagnia dovra' mettere in opera al punto d'approdo del cavo i ripari e meccanismi tecnici che saranno ritenuti necessari dall'Amministrazione telegrafica.

Detti ripari e meccanismi non dovranno essere di inciampo o pregiudizio alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.

Art. 6


Art. 6.

Il Governo italiano non assume alcuna responsabilita' per le controversie che potessero sorgere fra la Compagnia ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini, sia per qualsiasi altra ragione. Agli eventuali guasti che potessero verificarsi nel cavo dovra' provvedere la Compagnia, che resta l'unica responsabile della buona conservazione del cavo stesso.

Art. 7


Art. 7.

Il servizio del cavo in Italia sara' fatto dalla Compagnia in un proprio ufficio in Roma, con suo personale interamente italiano, in locali prossimi per quanto e' possibile all'ufficio telegrafico centrale governativo.

L'Ufficio sociale di Roma sara' autorizzato sia all'accettazione dei telegrammi in partenza da Roma per l'America del Sud e per la Spagna, ed altri paesi europei, presentati dai mittenti per l'inoltro sul cavo; sia al recapito dei telegrammi ricevuti per cavo, diretti a destinatari domiciliati in Roma. Questi telegrammi non potranno essere inoltrati o recapitati se prima non saranno vistati da uno dei funzionari governativi, che saranno delegati dall'Amministrazione telegrafica al controllo, e che saranno pagati dalla Compagnia.

Per tutti gli altri telegrammi non considerati al capoverso precedente, l'Amministrazione italiana servira' d'intermediario obbligatorio per l'inoltro della corrispondenza che deve aver corso per il cavo o che ricevuta per il cavo deve proseguire sulle linee telegrafiche.

Art. 8


Art. 8.

Oltre il controllo sulla corrispondenza prevista dall'articolo precedente il Governo italiano si riserva il diritto di organizzare per il servizio del cavo ogni altro controllo che riterra' opportuno.
I funzionari dell'Amministrazione telegrafica, appositamente delegati, dovranno essere ammessi al ogni loro richiesta in tutti gli uffici della Compagnia per esercitare il loro controllo e nel casotto di approdo del cavo in Italia, per eventuali esperimenti.

La Compagnia si sottoporra' a tutte le misure contabili che la Amministrazione telegrafica riterra' necessario per la liquidazione dei conti dei telegrammi trasmessi per il cavo, come pure di dare visione, fornire l'originale o copia di qualsiasi documento relativo all'accettazione, l'inoltro e recapito della corrispondenza, che venisse richiesto dall'Amministrazione telegrafica o dai suoi funzionari delegati, per qualsiasi motivo.

Art. 9


Art. 9.

La Compagnia applichera' ai telegrammi inoltrati per il cavo le disposizioni della Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo, del 10-22 luglio 1875, e del regolamento di servizio (revisione di Lisbona), ovvero di quegli atti internazionali che venissero a sostituire la Convenzione e regolamenti suddetti

Art. 10


Art. 10.

Le tariffe da applicare ai telegrammi fra l'Italia od in transito per l'Italia, ed i paesi che saranno serviti dal cavo, verranno fissate ed eventualmente variate di comune accordo fra la Compagnia e l'Amministrazione telegrafica. Per i paesi del regime curodeo dette tasse non dovranno mai essere superiori a quelle della via meno costosa; per l'America dette tasse non dovranno mai essere superiori a quelle delle altre vie telegrafiche gia' esistenti, costituite da cavi sottomarini, che sono o saranno le meno costose.

Le quote italiane di tassa per i telegrammi suddetti saranno quelle risultanti dal regolamento telegrafico internazionale (revisione di Lisbona), dalle modificazioni successivamente adottate dall'Amministrazione telegrafica, ovvero dall'atto internazionale che sostituira' nel seguito il regolamento di Lisbona suddetto.

Le tariffe saranno espresse in franchi-oro.

Art. 11


Art. 11.

I telegrammi di Stato spediti da autorita' italiane della madre patria, delle colonie e da quelle residenti negli Stati dell'America del Sud godranno sul percorso del cavo di un ribasso sulla tariffa ordinaria non inferiore al 50%.

Detti telegrammi godranno inoltre delle riduzioni pili elevate che la Compagnia accordasse ai Governi esteri per i loro telegrammi di Stato inoltrati per il cavo.

Art. 12


Art. 12.

Per la durata della presente Convenzione l'Amministrazione telegrafica inoltrera' per il caso italiano, oltre i telegrammi che porteranno l'indicazione della via di detto cavo, tutti i telegrammi in partenza dall'Italia per l'America del Sud, ed eventualmente per le isole Canarie e per le isole del Capo Verde, pei quali i mittenti non abbiano indicato la via da seguire, e purche' la rapidita' di trasmissione per il cavo italiano non sia inferiore a quella delle altre vie esistenti.

Inoltre se la potenzialita' del cavo lo consentira' l'Amministrazione telegrafica italiana potra' inoltrare per il cavo stesso anche la corrispondenza per la Spagna ed in transito per la Spagna.

L'Amministrazione telegrafica inoltrera' per il cavo italiano anche i telegrammi di transito per l'Italia diretti all'America del Sud, pei quali i mittenti non abbiano indicato la via da seguire purche', oltre le condizioni di rapidita' sopra specificate, la tariffa del cavo italiano non sia superiore a quella della via meno costosa per ciascuna destinazione.

La Compagnia inoltrera' per il cavo tutti i telegrammi per l'Italia e paesi al di la', che potra' raccogliere in America, nella Spagna ed in altri Stati Europei.

La Compagnia e' autorizzata ad utilizzare il cavo italiano anche per lo scambio del traffico telegrafico fra la Spagna, o in transito per la Spagna, e l'America del Sud, come pure per lo scambio del traffico fra gli Stati dell'America del Sud. Pero' tale traffico non deve essere di ostacolo al regolare e rapido inoltro della corrispondenza dell'Italia, od in transito per l'Italia, e l'America del Sud, e viceversa.

La Compagnia s'impegna percio' a posare nuove sezioni di cavi, fra i punti ove la intensita' di tale traffico ritardasse lo scambio della corrispondenza tra l'Italia, od in transito per l'Italia, e l'America del Sud.

Art. 13


Art. 13.

Il Governo italiano garantisce alla Compagnia per dieci anni dalla data di inizio del funzionamento del cavo un traffico minimo annuale di 6.250.000 parole scambiato fra l'Italia, od in transito per l'Italia, da una parte, e l'America del Sud, dall'altra, alla condizione pero' che la Compagnia non solo assicuri alla corrispondenza da e per l'Italia un corso celere e regolare, ai termini dell'art. 1, ma che procuri inoltre l'incremento del traffico sul cavo mediante un ottimo servizio, una ben diretta propaganda nei vari paesi d'Europa e dell'America del Sud, e con la concessione al pubblico di tutte quelle facilitazioni che le Compagnie esercenti comunicazioni telegrafiche con l'America del Sud accordassero per il percorso sui loro cavi.

Nel computo del traffico le parole dei telegrammi a tariffa ordinaria si computano per una unita'; quelle dei telegrammi urgenti per tre unita'; quelle dei telegrammi di Stato di autorita' italiane, ei telegrammi di stampa e dei telegrammi differiti per una parte dell'unita' proporzionale alla riduzione di tariffa di cui godono.

Negli anni nei quali (o durante il primo decennio, o successivamente) il traffico scambiato per il cavo italiano tra l'Italia, od in transito per l'Italia, e l'America del Sud, superera' le 6.250.000 parole all'anno, calcolato come sopra e' detto, la Compagnia rimborsera' al Governo italiano le somme percette per garanzia del traffico minimo.

Tale rimborso avverra' versando all'Amministrazione telegrafica il cinquanta per cento delle somme introitate annualmente dalla Compagnia stessa per la corrispondenza eccedente le 6.250.000 parole, scambiata tra l'Italia, od in transito per l'Italia, e l'America del Sud.

Art. 14


Art. 14.

Le somme dovute alla Compagnia dalla Amministrazione telegrafica pei telegrammi inoltrati per il Cavo saranno pagate trimestralmente in Roma.

Cosi' pure la Compagnia dovra' pagare trimestralmente in Roma, all'Amministrazione telegrafica, le somme di cui eventualmente risultasse debitrice per il servizio suddetto.

Tutti i pagamenti sono da farsi in moneta italiana, calcolando eventualmente il cambio, per le somme che fossero da pagarsi in oro, alla data del giorno dell'effettivo pagamento.

Art. 15


Art. 15.

La Compagnia non avra' diritto ad alcuna indennita' se il Governo italiano in caso di guerra, o per motivi insindacabili d'ordine pubblico, sospendera' parzialmente o totalmente il servizio sul cavo approdante in Italia.

In tali casi l'Amministrazione telegrafica potra' anche prendere possesso dell'ufficio e del materiale della Compagnia, per esercitare il cavo in sua vece, limitatamente al periodo imposto dalle ragioni di guerra o di ordine pubblico. L'Amministrazione telegrafica dovra' pero' accreditare alla Compagnia l'importo delle tasse relative alla corrispondenza che ha avuto corso per il cavo.

Art. 16


Art. 16.

La Compagnia assume l'impegno di elevare il capitale sociale ad almeno 80 milioni di lire-oro, somma ritenuta necessaria per la posa del cavo e per lo impianto delle relative stazioni, entro un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione della presente Convenzione.

Per il primo decennio della presente convenzione non potra' essere portata alcuna variante allo statuto, gia' approvato, senza preventivo consenso del Governo italiano e negli anni successivi resta vietato alla Compagnia di modificare, senza previo consenso del Governo italiano, le norme degli articoli 11, 21, comma 2°, 22 e 31 dello statuto sociale, secondo le quali:

a) le azioni sono nominative per sei decimi, che debbono essere possedute da cittadini italiani. Il Consiglio di amministrazione non potra' autorizzarne la trasferenza quando cio' importi una diminuzione della quota dei sei decimi riservata ai cittadini Italiani. Gli altri potranno essere al portatore in quanto le leggi vigenti nel Regno lo consentano;

b) appena stipulata la convenzione col Governo italiano. entrera' a far parte del Consiglio di amministrazione come consigliere, con tutte le facolta' inerenti alla carica, ma senza obbligo della cauzione della quale all'articolo 22, capoverso 2°. dello statuto sociale, un rappresentante del Governo italiano, da designerei dal Ministero delle poste e dei telegrafi;

c) nel caso indicato al comma b) uno dei sindaci sara' nominato dal Ministero del tesoro, anziche' dalla assemblea dei soci;

d) due terni dagli amministratori debbono essere nominati tra i soci cittadini italiani residenti in Italia od all'estero.

Il consigliere di cui al comma b) ed il sindaco di cui al comma c) non impegneranno la responsabilita' dello Stato italiano.

Art. 17


Art. 17.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, la Compagnia eseguira' il deposito di L. 200.000. Il deposito sara' effettuato in cartelle del debito pubblico dello Stato, al valore di borsa secondo il listino della Borsa di Roma del giorno precedente al deposito da elevarsi ad un milione di lire entro un anno dalla data di approvazione della presente convenzione a termini dell'art. 10.

Nel caso di inadempienza degli obbligi assunti con l'ari. 16 il Governo italiano sara' in facolta' di ritenere risoluta la presente Convenzione e d'incamerare senz'altro il deposito.

E' inteso che la Compagnia sara' proprietaria e riscuotera' le cedole delle cartelle cosi depositate.

Sulla cauzione saranno detratte le ammende, di cui agli articoli seguenti, se non pagate diversamente.

Allo spirare della Convenzione la cauzione sara' restituita alla Compagnia, se essa avra' adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.

Art. 18


Art. 18.

Per la posa dei cavi di cui alla presente Convenzione e per le riparazioni da effettuarsi a nord dell'equatore, il Ministero della marina, consentira' alla Compagnia l'uso della R. nave Citta' di Milano (o di quella che avesse a sostituirla) completamente armata, contro rimborso delle sole spese del combustibile che sara' utilizzato.

Art. 19


Art. 19.

L'immersione dell'intero cavo e l'attivazione di esso per lo scambio diretto della corrispondenza fra l'Italia e l'America del Sud dovra' effettuarsi entro tre anni dalla data di approvazione della presente Convenzione.

In caso di ritardo dell'immersione del cavo o nell'attivazione del servizio la Compagnia dovra' pagare (esclusi i casi di forza maggiore), una ammenda di L. 10,000 per ogni mese di ritardo.

Sara' corrisposto un premio di uguale misura per ogni mese di anticipo nell'attivazione del servizio dell'intero cavo.

Se il ritardo eccedesse tre anni (esclusi sempre i casi di forza maggiore) la Convenzione potra' essere annullata per semplice decisione del Ministero delle poste e dei telegrafi. senza che lo Stato sia tenuto ad alcun rimborso od indennita', ed il deposito di cui all'articolo 17 restera' acquisito al Governo italiano.

Art. 20


Art. 20.

In caso d'interruzione del servizio sul cavo fra l'Italia e l'America del Sud per una durata superiore a 180 giorni, la Compagnia dovra' pagare un'ammenda di L. 100 al giorno, a partire dal primo giorno dell'interruzione, salvoche' la Compagnia non possa dimostrare che la riparazione non ha potuto aver luogo per causa di forza maggiore.

Se la interruzione si prolunga per oltre due anni (salvo sempre il caso di forza maggiore) il Ministero delle poste e dei telegrafi ha facolta' di annullare la presente Convenzione, e la cauzioni di cui all'art. 17 resta acquisita ai Governo italiano.

Art. 21


Art. 21.

Il cavo si intendera' guasto e la Compagnia dovra' provvedere alla sua sollecita riparazione, quando venga a cessare di operare. ovvero quando il suo isolamento e la sua conducibilita' siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

Il guasto s'intendera' riparato quando le condizioni d'isolamento e di conducibilita' del cavo permetteranno nuovamente il regolare funzionamento degli apparati, che normalmente vi sono adibiti.

Art. 22


Art. 22.

Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere la concessione ad altra Compagnia di solvibilita' riconosciuta, il Governo italiano si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.

La cauzione. di cui all'art. 17, non sara' restituita. anche se Mene approvata la cessione della concessione.

In ogni caso la nuova Compagnia dovrebbe avere sede in Italia ed essere a capitali italiani, con amministratore, consiglieri e personale italiano.

Art. 23


Art. 23.

Al termine della concessione, o nel caso del suo annullamento, la Compagnia resta in possesso del cavo, ma le condizioni di riammissione del servizio dovranno fare oggetto di una nuova Convenzione fra il Governo italiano e la Compagnia.

Art. 24


Art. 24.

La Compagnia s'impegna di posare entro due anni dalla data di approvazione della presente Convenzione un cavo telegrafico sottomarino fra Brindisi e la baia di Butrinto, destinato a formare una comunicazione telegrafica diretta tra l'Italia e la Grecia, interessandosi di ottenere dal Governo greco il necessario permesso per l'approdo.

Il Governo italiano s'impegna di raccomandare al Governo ellenico la concessione dei permessi necessari per l'approdo del cavo, ed eventualmente per l'esercizio dell'ufficio cui fara' capo il cavo predetto.

La Compagnie s'impegna a mantenere in buone condizioni di servizio detto cavo e di provvedere alla riparazione in caso di guasti.

Il cavo sara' esercitato dall'Amministrazione italiana in ufficio, con personale e materiale proprio.

Alla Compagnia per ogni parola trasmessa spettera' una tassa, da determinarsi di comune accordo, ma che in nessun caso potra' essere superiore a quella spettante alla Jugoslavia per i telegrammi fra l'Italia, od in transito per l'Italia, e la Grecia, od in transito per la Grecia.

L'Amministrazione telegrafica istradera' preferibilmente per il cavo i telegrammi per la Grecia ed i paesi al di la', per i quali la tassa del cavo non sara' superiore a quella delle altre vie disponibili. In ogni caso l'Amministrazione italiana assicurera' alla Compagnia un traffico minimo annuale di un milione di parole, computandole nel modo indicato all'art. 12.

Alla posa ed esercizio del cavo sono applicabili, in quanto possibile, le disposizioni dei precedenti articoli. In particolare la Compagnia dovra' pagare una penale di L. 1500 per ogni mese di ritardo nell'attuazione del servizio del cavo, fino ad un massimo di ritardo di 18 mesi, dopo di che il Governo italiano avra' la facolta' di dichiarare decadute le disposizioni del presente articolo.

In caso di interruzione del servizio del cavo per un periodo superiore ai 90 giorni (escluso il periodo dal novembre al marzo) la Compagnia dovra' pagare una ammenda di L. 50 giornaliere, a partire dal primo giorno d'interruzione, salvo il caso di dimostrata forza maggiore, e fino al massimo di 18 mesi, dopo di che il Ministero delle poste e dei telegrafi potra' annullare la concessione per la posa di detto cavo, entrando in possesso del deposito, di cui al seguente comma.

Per garanzia dell'adempimento di quanto precede, la Compagnia dovra' effettuare un deposito di L. 50.000, al quale si applicano le disposizioni dell'art. 17.

Il Governo italiano, previo accordo col Governo greco, si riserva il diritto di riscattare in ogni tempo, dopo 10 anni dalla attivazione del servizio, il cavo Brindisi-Butrinto, mediante il pagamento di una somma eguale al costo originale di posa del cavo, diminuito di tanti cinquantesimi quanti sono gli anni di servizio del cavo stesso.

In ogni caso il cavo passa di proprieta' del Governo italiano alla fine della concessione, contro rimborso del valore effettivo del cavo a quell'epoca, da fissarsi da una Commissione arbitrale formata da tre membri, nominati uno dal Governo italiano, l'altro dalla Compagnia ed il terzo dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Art. 25


Art. 25.

La presente Convenzione avra' la durata di 50 anni a partire dalla data di approvazione nelle forme di legge.

Art. 26


Art. 26.

La Compagnia si obbliga a mantenere la sua sede in Roma, dove si deve intendere domiciliata per tutta la durata della presente Convenzione.

Le controversie che potessero sorgere relativamente all'applicazione di questa saranno decise dai tribunali ordinari.

Art. 27


Art. 27.

L'atto costitutivo, lo statuto della Compagnia assuntrice e gli atti contemplati dall'art. 16 saranno sottoposti ad una tassa fissa di registro di lire mille.

Per la durata di dieci anni a decorrere dalla data dell'atto costitutivo la Compagnia sara' esentata dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sul reddito fino a concorrenza del 6 per cento sul capitale effettivamente versato.

La presente Convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sara' esente da ogni tassa di registro e bollo.

Essa non sara' valida se non quando verra' approvata dal Governo italiano nei modi e con le forme di legge.

Fatta a Roma, il 12 settembre 1921.

Ivanoe Bonomi.
Marcello Soleri.
Giuseppe De Nava.
Eugenio Bergamasco.
Vincenzo Giuffrida.
Giovanni Carosio.
Gino Bandini, teste.
Gaetano Scavonetti, teste.
Campano Michele, segretario.

Registrato a Roma li 18 novembre 1921 al n. 5591 del Reg. 418

Atti Pubbl. gratis.

Il ricevitore: firmato Fiorini.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il ministro delle poste e telegrafi
Giuffrida

Verbale


MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

VERBALE DELLA SEDUTA

riguardante la Convenzione per un cavo sottomarino fra l'Italia e l'America del Sud ed un altro fra l'Italia e la Grecia.

Il giorno 12 settembre dell'anno millenovecentoventuno, in una sala della presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza del signor cav. Campano Michele, funzionante da segretario, come da decreto in data 10 settembre 1921, e dei testimoni.

prof. Bandini Gino;

gr. uff. avv. Gaetano Scavonetti;

si sono adunati i signori.

S. E. il prof. Ivanoe Bonomi, presidente dei Consiglio dei ministri e ministro dell'interno

S. E. l'avv. Marcello Soleri, ministro delle finanze;

S. E. l'avv. Giuseppe De Nave, ministro del tesoro;

S. E. l'ing. Eugenio Bergamasco, ministro della marina;

S. E. il prof. Vincenzo Giuffrida, ministro delle poste e dei telegrafi;

a nome del Governo italiano;

ed il signor

comm. ing. Giovanni Carosio, quale presidente e legale rappresentante della Compagnia Italiana dei Cavi sottomarini, come dall'annesso atto di costituzione della Compagnia predetta;

e sono addivenuti alla stipulazione della Convenzione allegata al presente verbale, riguardante la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo sottomarino fra l'Italia e l'America del Sud, ed un'altro fra l'Italia e la Grecia.

La presente Convenzione e' impegnativa per la Compagnia assuntrice, ma diverra' esecutiva ed impegnera' lo Stato dopo che sara' stata approvata con decreto Reale, registrato alla Corte dei conti.

Ivanoe Bonomi.
Marcello Soleri.
Giuseppe De Nava.
Eugenio Bergamasco.
Vincenzo Giuffrida.
Giovanni Carosio.
Gino Bandini, teste.
Gaetano Scavonetti, teste
Michele Campano, segretario.