Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)
Art. 26
Art. 26.
La Compagnia si obbliga a mantenere la sua sede in Roma, dove si deve intendere domiciliata per tutta la durata della presente Convenzione.
Le controversie che potessero sorgere relativamente all'applicazione di questa saranno decise dai tribunali ordinari.