N NORME. red.it

Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 19


Art. 19.

L'immersione dell'intero cavo e l'attivazione di esso per lo scambio diretto della corrispondenza fra l'Italia e l'America del Sud dovra' effettuarsi entro tre anni dalla data di approvazione della presente Convenzione.

In caso di ritardo dell'immersione del cavo o nell'attivazione del servizio la Compagnia dovra' pagare (esclusi i casi di forza maggiore), una ammenda di L. 10,000 per ogni mese di ritardo.

Sara' corrisposto un premio di uguale misura per ogni mese di anticipo nell'attivazione del servizio dell'intero cavo.

Se il ritardo eccedesse tre anni (esclusi sempre i casi di forza maggiore) la Convenzione potra' essere annullata per semplice decisione del Ministero delle poste e dei telegrafi. senza che lo Stato sia tenuto ad alcun rimborso od indennita', ed il deposito di cui all'articolo 17 restera' acquisito al Governo italiano.