Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)
Art. 2
Art. 2.
Per la durata della presente Convenzione il Governo italiano si impegna a non concedere ad altre persone od Enti il diritto di far approdare in Italia cavi telegrafici sottomarini per i collegamenti diretti con l'America del Sud, come pure a non collocarne per conto proprio, senza prima aver interpellato la Compagnia, alla quale sara' data sempre la preferenza per i collegamenti in questione, a parita' di condizioni con eventuali offerte di altre Societa' italiane od estere.
Il Governo italiano si riserva pero' piena liberta' di utilizzare la radiotelegrafia per l'inoltro dei telegrammi all'America del Sud, ed a qualsiasi altro paese estero.