Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)
Art. 5
Art. 5.
La Compagnia sara' sottoposta a tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni che potranno esservi introdotte da successivi accordi internazionali.
In particolare la Compagnia dovra' mettere in opera al punto d'approdo del cavo i ripari e meccanismi tecnici che saranno ritenuti necessari dall'Amministrazione telegrafica.
Detti ripari e meccanismi non dovranno essere di inciampo o pregiudizio alla libera navigazione, all'esercizio dell'arte marittima ed ai bisogni della difesa nazionale.