Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)
Art. 13
Art. 13.
Il Governo italiano garantisce alla Compagnia per dieci anni dalla data di inizio del funzionamento del cavo un traffico minimo annuale di 6.250.000 parole scambiato fra l'Italia, od in transito per l'Italia, da una parte, e l'America del Sud, dall'altra, alla condizione pero' che la Compagnia non solo assicuri alla corrispondenza da e per l'Italia un corso celere e regolare, ai termini dell'art. 1, ma che procuri inoltre l'incremento del traffico sul cavo mediante un ottimo servizio, una ben diretta propaganda nei vari paesi d'Europa e dell'America del Sud, e con la concessione al pubblico di tutte quelle facilitazioni che le Compagnie esercenti comunicazioni telegrafiche con l'America del Sud accordassero per il percorso sui loro cavi.
Nel computo del traffico le parole dei telegrammi a tariffa ordinaria si computano per una unita'; quelle dei telegrammi urgenti per tre unita'; quelle dei telegrammi di Stato di autorita' italiane, ei telegrammi di stampa e dei telegrammi differiti per una parte dell'unita' proporzionale alla riduzione di tariffa di cui godono.
Negli anni nei quali (o durante il primo decennio, o successivamente) il traffico scambiato per il cavo italiano tra l'Italia, od in transito per l'Italia, e l'America del Sud, superera' le 6.250.000 parole all'anno, calcolato come sopra e' detto, la Compagnia rimborsera' al Governo italiano le somme percette per garanzia del traffico minimo.
Tale rimborso avverra' versando all'Amministrazione telegrafica il cinquanta per cento delle somme introitate annualmente dalla Compagnia stessa per la corrispondenza eccedente le 6.250.000 parole, scambiata tra l'Italia, od in transito per l'Italia, e l'America del Sud.