N NORME. red.it

Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 4


Art. 4.

La linea terrestre di collegamento fra il punto d'atterramento del cavo in Italia e l'ufficio destinato al servizio del cavo medesimo sara' costruita e mantenuta a cura e spese della Compagnia.