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Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 21


Art. 21.

Il cavo si intendera' guasto e la Compagnia dovra' provvedere alla sua sollecita riparazione, quando venga a cessare di operare. ovvero quando il suo isolamento e la sua conducibilita' siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.

Il guasto s'intendera' riparato quando le condizioni d'isolamento e di conducibilita' del cavo permetteranno nuovamente il regolare funzionamento degli apparati, che normalmente vi sono adibiti.