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Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 17


Art. 17.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, la Compagnia eseguira' il deposito di L. 200.000. Il deposito sara' effettuato in cartelle del debito pubblico dello Stato, al valore di borsa secondo il listino della Borsa di Roma del giorno precedente al deposito da elevarsi ad un milione di lire entro un anno dalla data di approvazione della presente convenzione a termini dell'art. 10.

Nel caso di inadempienza degli obbligi assunti con l'ari. 16 il Governo italiano sara' in facolta' di ritenere risoluta la presente Convenzione e d'incamerare senz'altro il deposito.

E' inteso che la Compagnia sara' proprietaria e riscuotera' le cedole delle cartelle cosi depositate.

Sulla cauzione saranno detratte le ammende, di cui agli articoli seguenti, se non pagate diversamente.

Allo spirare della Convenzione la cauzione sara' restituita alla Compagnia, se essa avra' adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.