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Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 11


Art. 11.

I telegrammi di Stato spediti da autorita' italiane della madre patria, delle colonie e da quelle residenti negli Stati dell'America del Sud godranno sul percorso del cavo di un ribasso sulla tariffa ordinaria non inferiore al 50%.

Detti telegrammi godranno inoltre delle riduzioni pili elevate che la Compagnia accordasse ai Governi esteri per i loro telegrammi di Stato inoltrati per il cavo.