Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)
Art. 16
Art. 16.
La Compagnia assume l'impegno di elevare il capitale sociale ad almeno 80 milioni di lire-oro, somma ritenuta necessaria per la posa del cavo e per lo impianto delle relative stazioni, entro un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione della presente Convenzione.
Per il primo decennio della presente convenzione non potra' essere portata alcuna variante allo statuto, gia' approvato, senza preventivo consenso del Governo italiano e negli anni successivi resta vietato alla Compagnia di modificare, senza previo consenso del Governo italiano, le norme degli articoli 11, 21, comma 2°, 22 e 31 dello statuto sociale, secondo le quali:
a) le azioni sono nominative per sei decimi, che debbono essere possedute da cittadini italiani. Il Consiglio di amministrazione non potra' autorizzarne la trasferenza quando cio' importi una diminuzione della quota dei sei decimi riservata ai cittadini Italiani. Gli altri potranno essere al portatore in quanto le leggi vigenti nel Regno lo consentano;
b) appena stipulata la convenzione col Governo italiano. entrera' a far parte del Consiglio di amministrazione come consigliere, con tutte le facolta' inerenti alla carica, ma senza obbligo della cauzione della quale all'articolo 22, capoverso 2°. dello statuto sociale, un rappresentante del Governo italiano, da designerei dal Ministero delle poste e dei telegrafi;
c) nel caso indicato al comma b) uno dei sindaci sara' nominato dal Ministero del tesoro, anziche' dalla assemblea dei soci;
d) due terni dagli amministratori debbono essere nominati tra i soci cittadini italiani residenti in Italia od all'estero.
Il consigliere di cui al comma b) ed il sindaco di cui al comma c) non impegneranno la responsabilita' dello Stato italiano.