Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)
Art. 22
Art. 22.
Nel caso in cui la Compagnia voglia cedere la concessione ad altra Compagnia di solvibilita' riconosciuta, il Governo italiano si riserva il pieno ed insindacabile diritto di approvare o no la cessione.
La cauzione. di cui all'art. 17, non sara' restituita. anche se Mene approvata la cessione della concessione.
In ogni caso la nuova Compagnia dovrebbe avere sede in Italia ed essere a capitali italiani, con amministratore, consiglieri e personale italiano.