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Che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di uno tra l'Italia e la Grecia. (021U2021)

Art. 15


Art. 15.

La Compagnia non avra' diritto ad alcuna indennita' se il Governo italiano in caso di guerra, o per motivi insindacabili d'ordine pubblico, sospendera' parzialmente o totalmente il servizio sul cavo approdante in Italia.

In tali casi l'Amministrazione telegrafica potra' anche prendere possesso dell'ufficio e del materiale della Compagnia, per esercitare il cavo in sua vece, limitatamente al periodo imposto dalle ragioni di guerra o di ordine pubblico. L'Amministrazione telegrafica dovra' pero' accreditare alla Compagnia l'importo delle tasse relative alla corrispondenza che ha avuto corso per il cavo.